15 Gennaio 2025
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COS'E IL SAFEGUARDING (Linee guida FIGC - CU 84A del 31/08/2023)

Linee guida FIGC
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O
COMUNICATO UFFICIALE N. 87/A
Il Presidente Federale
- visto il D.lgs. n. 39 del 2021;
- vista la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., di adozione del
Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni
sui tesserati (Regolamento Safeguarding) predisposto quale riferimento per le Federazioni
Sportive Nazionali negli adempimenti predetti;
- ritenuto necessario, pertanto, adottare “Le Linee Guida FIGC”, per la predisposizione, da parte
delle società sportive, dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici
di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di
ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198
o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
- vista la delega conferita dal Consiglio federale nella seduta del 4 agosto 2023;
- d’intesa con i Vice Presidenti Federali ed i Presidenti delle componenti
d e l i b e r a
di adottare “Le Linee Guida FIGC”, come da allegato sub A).
PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2023
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli
IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina
ALL. A)
LINEE GUIDA FIGC
Premessa
1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio adotta misure per assicurare l’effettività dei diritti dei
Tesserati e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
2. Le Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta
necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei presenti Principi
Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI,
dalla UEFA, dalla FIFA, nonché le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI
per le Politiche di Safeguarding.
3. Le presenti Linee Guida perseguono almeno i seguenti obiettivi:
a) la promozione dei diritti di cui al successivo art. 1;
b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il
rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e
l’equità, nonché valorizzino le diversità;
c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e
tutele;
d) l’individuazione e l’attuazione da parte delle Associazioni e delle Società affiliate alla
FIGC (di seguito società) di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding,
anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di
Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di
tesserati minori;
e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
f) l’informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e
contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle
procedure per la segnalazione degli stessi;
g) la partecipazione delle società e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla FIGC
nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate;
h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo
all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding
delle rispettive Affiliate.
4. La FIGC con le presenti linee guida intende prevedere misure e procedure di prevenzione e
contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in
ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o
tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog,
programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche
5. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e le sue Componenti uniformano la propria
organizzazione, ivi compresa quella delle articolazioni territoriali, nonché degli organi e delle
strutture federali, ai Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
abuso, violenza e discriminazione del CONI.
6. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e le sue Componenti si conformano alle disposizioni di
cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle
disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia, dalla UEFA e dalla FIFA e
adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e
sociale delle calciatrici e dei calciatori, la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva
nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi,
responsabilità e tutele.
Art. 1 Diritti dei Tesserati
1. Tutti i Tesserati della FIGC (di seguito tesserati) hanno il diritto fondamentale di essere trattati
con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di
genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni
personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica,
religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
2. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore prevalente
rispetto al risultato sportivo e pertanto tutti i tesserati hanno il diritto a svolgere l’attività sportiva
in un ambiente consono e degno, nonché rispettoso dei diritti della personalità e della salute.
3. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare i
predetti diritti dei tesserati.
4. Le norme federali vietano qualsiasi tipo di comportamento violento e discriminatorio e
prevedono sanzioni disciplinari in caso di violazioni di detti divieti.
Art. 2 – Ambito di applicazione e Commissione Federale Responsabile delle Politiche di
Safeguarding
1. Le Società, tutti i Tesserati e tutti i soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del Codice di Giustizia
Sportiva devono uniformarsi alle presenti Linee Guida per la prevenzione e il contrasto dei
fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.
2. Ai fini delle Linee Guida, assumono rilievo le condotte tenute nell’ambito e connesse all’attività
federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.
3. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui al
comma 1, è istituita presso la FIGC la Commissione Federale Responsabile delle Politiche di
Safeguarding.
4. La Commissione in particolare:
a. vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Società dei modelli organizzativi e di
controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui alle presenti Linee Guida,
nonché sulla avvenuta nomina del responsabile di cui all’art. 5, comma 2;
b. adotta ogni necessaria iniziativa per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e
discriminazione di cui alle presenti Linee Guida;
c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding della Federazione
all’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio
Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding e dall’ODV della FIGC;
f. svolge ogni altra funzione prevista nelle presenti Linee Guida e attribuitagli dal Consiglio
Federale.
5. La Commissione è formata da almeno 7 componenti nominati, per un quadriennio, dal
Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
6. Il Consiglio Federale emana il Regolamento di funzionamento della Commissione Federale
Responsabile delle Politiche di Safeguarding.
Art. 3 – Condotte costituenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione
1. Costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:
a) l’abuso psicologico;
b) l’abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l’abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l’incuria;
g) l’abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo, il cyberbullismo:
i) i comportamenti discriminatori.
2. Ai fini del comma precedente, si intendono:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il
confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa
incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o
alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti
digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni,
percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale
o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma,
lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da
compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere
nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva)
un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati
in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti
ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo,
illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei
comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da
norme vigenti o le pratiche di doping;
c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di
natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia,
fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un
linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente
esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale,
ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto
sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale,
senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto,
manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre
in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in
condizioni e contesti non appropriati;
e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato,
anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno
degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di
intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un
pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico
disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico,
medico, educativo ed emotivo;
g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un
singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i
social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia
ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di
esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in
comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un
tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o
isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali,
anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di
ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire
un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status
social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni
personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Art. 4 - Obblighi delle Società
1. Tutte le Società devono predisporre, entro 12 mesi dalla pubblicazione delle presenti Linee
Guida, un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva conforme alle citate Linee
Guida.
2. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e devono prevedere meccanismi di
adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida federali o alle
raccomandazioni della Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding
3. I modelli di cui al comma 1 devono tener conto delle caratteristiche della società e delle persone
tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva.
4. Le Società, già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto dalle presenti Linee Guida.
5. La FIGC, anche attraverso la Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding
e la Procura federale, vigila sull’adozione da parte delle società dei modelli organizzativi e di
controllo dell’attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.
6. I modelli di cui al presente articolo prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura
necessaria all’osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28
febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta
Nazionale del CONI, dalla UEFA, dalla FIFA e dalla FIGC in materia nonché, più in generale,
necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in
relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola
società e dei relativi tesserati
Art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo
1. I modelli di cui all’art. 4 stabiliscono almeno:
i. le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze
e discriminazioni,
ii. protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni,
iii. gli obblighi informativi in materia, prevedendo:
a) in relazione alla dimensione della società e della attività sportiva praticata, misure
preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento
dell’attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi le Linee Guida, nonché
idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo
anche sui relativi effetti;
b) in relazione alla dimensione della società e della attività sportiva praticata, misure di
contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle
segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e
contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla
violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e
discriminazioni;
e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere,
diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di
safeguarding di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la
segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti
protocolli organizzativi e gestionali;
g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di
cui al successivo comma 2, la Commissione federale responsabile delle politiche di
safeguarding nonché la Procura federale ove competentei;
h) misure idonee a garantire il coordinamento con la Commissione federale responsabile
delle politiche di safeguarding nonché il recepimento e l’attuazione delle relative
raccomandazioni;
i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dalla Società,
eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al
fine risolvere le criticità riscontrate.
2 I modelli di cui all’art. 4 devono stabilire funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure
per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e ne garantiscono la
competenza, nonché l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale. I
modelli garantiscono al Responsabile, alla Commissione federale responsabile delle politiche di
safeguarding, nonché alla Procura Federale se competente, l’accesso alle informazioni e alle
strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la
collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo
all’attività sportiva.
3 Non può essere nominato Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni chi ha subito
una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.
ART. 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI
1. I modelli di cui all’art. 4 stabiliscono adeguate misure per l’individuazione delle specifiche aree
di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi,
prevedendo tra l’altro:
a) l’adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua
effettiva partecipazione all’attività sportiva;
b) l’adozione di adeguati strumenti per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità de i
tesserati;
c) l’adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da
parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti,
durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e
connessa organizzata dalla società;
d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l’accesso ai locali durante
allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro
delegati;
e) l’adozione di adeguati strumenti per incentivare l’adozione e la diffusione di apposite
convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di
supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la
cura degli atleti;
f) l’adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori
sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi
attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma
successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 e la
Commissione federale responsabile delle politiche di safeguarding;
g) l’adozione di adeguati protocolli che consentano l’assistenza psicologica o psico-
terapeutica ai tesserati;
h) l’adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione
obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dalla FIGC in materia
di safeguarding;
i) l’adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi
alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche,
anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dalla FIGC;
j) l’adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in
particolare ma non solo:
 ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica
(come spogliatoi, docce, etc.);
 viaggi, trasferte e pernotti;
 trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.)
che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri
soggetti;
 manifestazioni sportive di qualsiasi livello.
Art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
1. I modelli di cui all’art. 4 devono stabilire adeguate misure per il contrasto dei comportamenti
lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l’altro:
a) adeguati provvedimenti di quick-response, in ambito endoassociativo, da adottare in
caso di presunti comportamenti lesivi;
b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle
disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning, al fine di favorire
l’emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;
d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di
comportamenti lesivi, che garantisca tra l’altro la riservatezza delle segnalazioni nonché
la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
e) l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione
secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
i. presentato una denuncia o una segnalazione;
ii. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una
segnalazione;
iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o
discriminazioni;
v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di
safeguarding;
f) l’adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni
manifestamente infondate o effettuate in mala fede.
In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità,
tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni
ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-
fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dal Codice di Giustizia
Sportiva.
Art. 8. Obblighi informativi e altre misure
1. I modelli di cui all’art. 5 devono stabilire adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione
delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di
riservatezza, prevedendo tra l’altro:
a) l’obbligo di immediata affissione presso la sede della società e pubblicazione sulla
rispettiva homepage del modello di cui all’art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del
Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5;
b) l’obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell’adozione del modello di cui
all’art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede della società e sulla rispettiva
homepage;
c) l’obbligo di immediata comunicazione dell’adozione del modello di cui all’art. 4 e dei
relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 e alla Commissione
federale delle politiche di safeguarding;
d) l’obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro
che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle
calciatrici e dei calciatori, del modello di cui all’art. 4 nonché del nominativo e dei
contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5;
e) l’obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di
cui al comma 2 dell’art. 5, alla Commissione federale delle politiche di safeguarding
nonché alla Procura federale ove competente;
f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle
procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
g) adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla
prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla
consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
h) adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla
sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
i) un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità
genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura delle calciatrici e dei calciatori, con
riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di
abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra
politica di safeguarding adottata dalla FIGC nonché dalla Società.
Art. 9. Obblighi ulteriori
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all’art. 4 prevedono comunque
adeguati strumenti:
a. di tutela dei diritti di cui all’art. 2 delle presenti Linee Guida e di attuazione delle finalità
di cui alle Premesse;
b. per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
c. per la rimozione degli ostacoli che impediscano l’espressione delle potenzialità degli
atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
d. per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo
conto delle caratteristiche della società e delle persone tesserate, in particolare se minori;
e. per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle
specificità di ogni disciplina sportiva.
CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE
MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI
DISCRIMINAZIONE
ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA
1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta
a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra
condizione di discriminazione.
2. La FIGC, per il Settore per l’attività giovanile e scolastica, può pubblicare circolari esplicative
per l’attuazione della tutela dei minori.
ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA
1. I codici di cui all’articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone
pratiche finalizzate:
a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
b) all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi,
responsabilità e tutele;
d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità,
l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
e) alla valorizzazione delle diversità;
f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell’atleta;
h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all’attività sportiva secondo le rispettive
aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
2. I codici di condotta prevedono inoltre disposizioni:
a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere delle
calciatrici e dei calciatori, in particolare se minori, e dello sviluppo psico-fisico dello
stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione delle calciatrici e dei
calciatori alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età,
identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione
patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
3. Nella realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e in particolare della prevenzione e
contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di condotta stabiliscono
altresì:
a. le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di
violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i
provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
b. apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i
candidati siano idonei ad operare nell’ambito delle attività giovanili e in diretto
contatto con i tesserati minori, se del caso;
c. le verifiche minime, precedenti all’impiego nonché periodiche, a carico delle società
nelle procedure di selezione degli operatori sportivi e la conservazione della relativa
documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
d. adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli
relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di
aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e
relative ai tesserati minori;
e. disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il
cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire
eventuali conflitti di interesse;
f. disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni
comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione
del Codice.
ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI
1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Condotta, i modelli di cui all’art. 10
stabiliscono tra l’altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:
a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività
connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei
confronti degli altri tesserati;
b) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche
in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a
mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
d) impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando
gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e
sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una
comunicazione sana, efficace e costruttiva;
h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o
aggressivi;
i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di
abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 situazioni, anche
potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI
1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Condotta, i modelli di cui all’art. 10
stabiliscono tra l’altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:
a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o
influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo
situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione,
pericolo o timore;
f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di
disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi,
illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle
scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro
cura ovvero loro delegati;
i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche
mediante social network;
j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino
situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il
Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5;
k) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o
gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro
affidati;
m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per
alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle
misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più
moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
p) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati
minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura
ovvero da loro delegati;
q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 situazioni, anche
potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DELLE CALCIATRICI E DEI CALCIATORI
1. Con riferimento a quanto previsto dal Codice di Condotta, i modelli di cui all’art. 10
stabiliscono tra l’altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:
a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di
collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di
raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente
confrontandosi con gli altri atleti;
c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino
sé o altri;
d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante
manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di
tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque
coinvolto nelle attività sportive;
h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai
soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di
trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto,
segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai
soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al
comma 2 dell’art. 5;
k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 situazioni, anche
potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.
Le presenti Linee Guida sono trasmesse al CONI per gli adempimenti di competenza.

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